Art. 2.
(Funzioni del Servizio).

      1. Il Servizio svolge i propri accertamenti d'ufficio o su richiesta di singoli interessati, di enti e di associazioni. È fatto divieto agli addetti al Servizio di rivelare l'identità dei soggetti che abbiano presentato richiesta di accertamento.
      2. La proposizione di ricorsi giurisdizionali od amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare istanza di accertamento al Servizio.
      3. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti alle amministrazioni pubbliche statali degli obblighi derivanti da norme di legge o di regolamento, il Servizio, secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 7:

          a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio;

 

Pag. 4


          b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'amministrazione statale;

          c) esegue indagini patrimoniali sui pubblici dipendenti, a tale fine avvalendosi delle strutture dell'amministrazione finanziaria;

          d) convoca i responsabili degli uffici e dei procedimenti per ottenere chiarimenti circa le cause delle eventuali disfunzioni denunciate rilevate;

          e) richiede informazioni e documenti all'autorità giudiziaria, salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

          f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di propria competenza.

      4. Gli addetti al Servizio, nell'esercizio dei compiti di istituto, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto di ufficio.
      5. Per lo svolgimento delle indagini e delle rilevazioni di propria competenza, il Servizio si avvale anche dei servizi di controllo interno istituiti nelle singole amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.